L'Assicurato stipula una polizza per i rischi del credito commerciale. A causa del mancato pagamento di alcune fatture da parte di un cliente, l'Assicurato richiede l'indennizzo. L'Assicuratore rifiuta il pagamento, sostenendo che il ritardo nel versamento dell'ultima rata del premio abbia causato la sospensione della copertura assicurativa e la risoluzione del contratto. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'Assicuratore. I giudici confermano che la risoluzione del contratto decisa dall'Assicuratore dopo aver comunque incassato l'ultima rata, senza restituire i premi precedenti e a ridosso della scadenza naturale della polizza, contrasta con il principio di buona fede. Inoltre, le clausole che impongono la decadenza dall'indennizzo in caso di ritardo, derogando in senso sfavorevole all'assicurato alle norme di legge, sono nulle. Vince l'Assicurato, che ha diritto a ricevere l'indennizzo.
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