Un imprenditore agricolo è stato condannato per il reato di deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, come scarti di demolizione, potature e plastica, rinvenuti sul terreno della sua società. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'azione penale fosse improcedibile poiché l'organo di vigilanza non gli aveva notificato le prescrizioni per sanare l'illecito e ottenere l'estinzione del reato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che la mancata indicazione delle prescrizioni di regolarizzazione da parte della polizia giudiziaria non blocca il processo penale. Inoltre, la Cassazione ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto a causa della gravità della condotta accertata.
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