Un imprenditore, condannato per abbandono di rifiuti pericolosi, ha sostenuto in Cassazione che la pericolosità non poteva essere provata senza analisi chimiche, ma solo sulla base delle etichette sui fusti. La Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha stabilito che l'etichetta, insieme ad altri elementi, costituisce una prova sufficiente per classificare i rifiuti come pericolosi, non essendo sempre necessaria un'analisi tecnica. Inoltre, ha confermato che una condotta prolungata nel tempo non configura un semplice abbandono istantaneo, ma un più grave reato di deposito incontrollato.
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