Una società termale privata ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'Azienda Sanitaria Locale per il pagamento prestazioni sanitarie convenzionate. L'ASL ha proposto opposizione, sostenendo che il soggetto debitore fosse la Finanziaria Regionale, delegata dalla legge regionale alla liquidazione e al pagamento delle fatture. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione, revocando il decreto per difetto di legittimazione passiva dell'ASL. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso della società termale. La Suprema Corte ha chiarito che, in base alla normativa statale e regionale, l'ente espressamente incaricato del pagamento del corrispettivo (in questo caso la finanziaria regionale tramite la tesoreria unica) è l'unico debitore inadempiente e soggetto passivo dell'azione esecutiva, escludendo qualsiasi responsabilità sussidiaria o solidale dell'ASL.
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