La Corte di Cassazione ha stabilito il corretto compenso per le ore eccedenti di un docente coordinatore provinciale. Il Ministero sosteneva di poter applicare un accordo integrativo successivo, meno favorevole. L'erede del docente, invece, richiedeva l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL), che prevedeva una maggiorazione fissa del 10%. La Corte ha dato ragione all'erede, chiarendo che il CCNL non aveva delegato alla contrattazione integrativa il potere di modificare in peggio il trattamento economico per quelle specifiche attività. Di conseguenza, il Ministero è stato condannato a pagare le differenze retributive basate sulla regola più favorevole del CCNL.
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