Un cittadino ha impugnato due sanzioni amministrative firmate da un vice prefetto aggiunto, sostenendo la mancanza di una specifica delega vice prefetto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che spetta al ricorrente provare l'assenza di delega e che tale eccezione deve essere sollevata tempestivamente nell'atto di opposizione iniziale. La Corte ha inoltre chiarito che la competenza del vice prefetto può derivare direttamente dalla legge e dai principi di organizzazione della pubblica amministrazione, senza necessità di menzionare la delega nell'atto sanzionatorio.
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