Il Contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento per la Tariffa di igiene ambientale, contestando l'applicazione dell'Iva. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole per risolvere la controversia. Di conseguenza, Il Contribuente ha presentato formale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla Società di Servizi. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio e ha compensato interamente le spese legali tra le parti. I giudici hanno inoltre chiarito che la rinuncia non comporta il pagamento del doppio contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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