Un'azienda importatrice ha chiesto il rimborso degli interessi pagati per il ritardo nello sdoganamento di alcune merci, ritenendo che tali somme rientrassero nella definizione agevolata prevista dalla legge di stabilità del 2014. L'Agenzia delle Dogane ha rifiutato il rimborso, sostenendo che le agevolazioni non si applicano ai dazi doganali, in quanto risorse destinate all'Unione Europea. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'amministrazione finanziaria. I giudici hanno stabilito che la definizione agevolata non si estende agli interessi doganali. Trattandosi di entrate europee regolate da norme speciali, questi accessori non possono essere cancellati o ridotti dalle leggi nazionali di sanatoria, a tutela del bilancio dell'Unione. Di conseguenza, la richiesta di rimborso dell'azienda è stata definitivamente respinta.
Continua »