L'Agenzia delle Entrate contestava a una società il mancato versamento di sanzioni per oltre 23.000 euro tramite cartella esattoriale, emessa dopo la revoca delle agevolazioni sull'imposta di registro. Durante il giudizio di Cassazione, la società contribuente ha richiesto la sospensione del processo per avvenuta adesione alla definizione agevolata della cartella (cosiddetta rottamazione-ter), documentando il piano di rateazione concesso e il versamento dei primi bollettini. La Suprema Corte ha chiarito che l'estinzione della causa non scatta in automatico con la sola domanda, ma richiede il pagamento effettivo di tutte le rate previste. Per questo motivo, i giudici hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, congelando il contenzioso per consentire all'impresa di completare il pagamento rateale e dimostrare la definitiva estinzione del debito.
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