La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Contribuente che ha impugnato atti di diniego della definizione agevolata controversie tributarie. Questi atti riguardavano avvisi di liquidazione per INVIM e imposte di registro/ipotecarie, emessi dopo un accertamento di valore. Il Contribuente sosteneva che i dinieghi fossero, in realtà, nuovi atti impositivi, rendendo la controversia definibile. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che un atto è impositivo, anche se formalmente un diniego, quando manifesta per la prima volta una pretesa fiscale maggiore verso il contribuente. Questo rende la lite idonea alla definizione agevolata. Il giudizio è stato estinto con spese compensate.
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