Un'impresa di costruzioni ha avviato un arbitrato contro un ente pubblico per ottenere il pagamento di lavori stradali. L'ente pubblico ha esercitato tempestivamente la declinatoria della competenza arbitrale, preferendo il giudice ordinario, come previsto dal contratto. Nonostante ciò, gli arbitri hanno emesso un lodo di condanna. La Corte d'Appello ha annullato il lodo per carenza di potere degli arbitri. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che il richiamo contrattuale a vecchie norme pubblicistiche costituisce un rinvio fisso e vincolante. Di conseguenza, la declinatoria della competenza arbitrale esercitata dall'ente pubblico è pienamente valida e ha privato gli arbitri del potere di decidere, rendendo nullo il lodo emesso.
Continua »