Una società appaltatrice ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni a seguito della prolungata sospensione dei lavori di costruzione di un serbatoio idrico, disposta dal Comune per adeguamento antisismico. Il Comune si è opposto allo scioglimento del contratto e ha ordinato la ripresa dei lavori. Al rifiuto dell'impresa, l'amministrazione ha risolto il contratto incamerando la fideiussione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la legittimità dell'operato del Comune. I giudici hanno chiarito che, in caso di legittima sospensione dei lavori negli appalti pubblici per ragioni di pubblico interesse, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto, ma se l'amministrazione si oppone, egli è obbligato a riprendere i lavori, avendo unicamente diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal ritardo.
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