Una storica cantina, titolare del noto marchio 'Salaparuta', ha contestato la validità della successiva Denominazione di Origine Protetta (DOP) omonima, sostenendo che inducesse in errore i consumatori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, basandosi su una decisione della Corte di Giustizia UE. Il principio chiave è che il **conflitto marchio e DOP** va risolto secondo la vecchia normativa europea (Reg. 1493/1999), applicabile al tempo della registrazione della DOC nazionale. Tale regolamento faceva prevalere la denominazione di origine sul marchio anteriore, prevedendo un regime di coesistenza e considerando la propria disciplina completa, senza lasciare spazio a un'autonoma valutazione di ingannevolezza basata sulla notorietà del marchio.
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