Una società concedente ha dato in affitto un'azienda alberghiera a una società poi fallita. A causa dei mancati pagamenti dei canoni, la concedente ha avviato un giudizio di risoluzione per inadempimento. Successivamente, l'affittuaria ha ceduto l'azienda a un terzo ed è fallita. La concedente ha chiesto al giudice fallimentare la risoluzione del contratto, i canoni insoluti e la prededuzione per i canoni maturati dopo il fallimento. La Corte di Cassazione ha stabilito importanti principi sul tema di affitto d'azienda e fallimento. Il giudice concorsuale deve pronunciarsi sulla domanda di risoluzione presentata prima del fallimento, poiché l'eventuale scioglimento retroattivo incide sulla natura dei crediti. Inoltre, la Corte ha chiarito che non si possono addebitare alla procedura fallimentare canoni in prededuzione se il Fallimento non ha mai acquisito la disponibilità materiale dell'azienda, ceduta a terzi prima della dichiarazione d'insolvenza.
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