Una società acquirente ha citato in giudizio il fornitore per gravi difetti della merce. Dopo la vittoria in primo grado, il fornitore ha proposto appello. L'acquirente ha contestato la validità dell'impugnazione, sostenendo l'inesistenza della notifica poiché la **notifica via PEC** conteneva un semplice file PDF privo di firma digitale e di attestazione di conformità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, confermando che tali difetti digitali non comportano l'inesistenza della notifica, ma una semplice nullità. Questa nullità è stata sanata dalla successiva costituzione in giudizio dell'acquirente, che ha così raggiunto lo scopo dell'atto. Di conseguenza, è stata confermata la decadenza dell'acquirente dal diritto di garanzia per aver denunciato i vizi oltre il termine di otto giorni dalla scoperta.
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