Un'Azienda ha impugnato un avviso di accertamento per la TARSU (tassa rifiuti) relativa agli anni 2011 e 2012, sostenendo l'esenzione per alcune aree scoperte e la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di esenzione, poiché l'Azienda non aveva presentato la necessaria dichiarazione preventiva al Comune. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alla decadenza dell'accertamento TARSU per l'annualità 2011. I giudici hanno stabilito che, in caso di dichiarazione infedele, il termine di cinque anni per l'accertamento decorre dall'anno in cui la dichiarazione doveva essere presentata. L'atto, notificato nel 2017 per il 2011, è stato quindi considerato tardivo e annullato per quella specifica annualità.
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