La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33268/2024, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso in Cassazione personale presentato direttamente dall'imputato. La decisione ribadisce che, a seguito della riforma del 2017 (Legge n. 103/2017), tale impugnazione deve essere obbligatoriamente sottoscritta da un difensore iscritto all'albo speciale, pena l'inammissibilità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »