Un'azienda si è vista negare un rimborso IVA perché, pur avendo caricato la merce in Italia, aveva utilizzato uffici doganali di altri Stati UE (Lituania e Austria) per le pratiche di esportazione. L'Agenzia delle Entrate riteneva la procedura irregolare. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'azienda, stabilendo un principio chiave per l'esenzione IVA esportazioni: ciò che conta è la prova certa e inconfutabile che la merce sia uscita dal territorio dell'Unione, non quale specifico ufficio doganale comunitario abbia emesso la documentazione. La sostanza della prova prevale sul mero formalismo procedurale. La Corte ha inoltre accolto le ragioni dell'azienda su operazioni triangolari connesse.
Continua »