La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per truffa contrattuale nei confronti di un soggetto che ha acquistato un'auto pagandola con un assegno rubato di 11.000 euro, per poi rivenderla subito dopo. La difesa sosteneva che il reato non sussistesse poiché il veicolo era gravato da un fermo amministrativo, ipotizzando un dolo reciproco che avrebbe dovuto annullare la punibilità. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che la tutela penale protegge la libertà del consenso e che l'acquirente, operatore professionale, non poteva ignorare il vincolo sul veicolo. È stata inoltre confermata l'aggravante del danno di rilevante gravità, quantificato oggettivamente nell'importo non pagato. L'appello è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alla cassa delle ammende.
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