Una società di trasporti, trasformata in holding di partecipazione, ha richiesto il rimborso per le maggiori somme versate a titolo di IRAP, invocando le agevolazioni per il cuneo fiscale IRAP. L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso sostenendo che la società operasse ancora nel settore trasporti in regime di concessione e a tariffa, condizione che esclude il beneficio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, evidenziando che una precedente sentenza definitiva (giudicato esterno) aveva già accertato la natura di holding della contribuente per l'anno d'imposta precedente. Tale accertamento, non essendo mutati i presupposti di fatto, vincola l'amministrazione finanziaria anche per le annualità successive, garantendo il diritto alle deduzioni fiscali.
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