In una causa di usucapione, un perito tecnico otteneva un decreto di pagamento per la sua perizia. La parte privata contestava la parcella, ottenendo dal Tribunale un forte taglio del compenso per riduzione delle vacazioni e la condanna del tecnico a pagare le spese processuali dell'opposizione. Il perito ricorreva in Cassazione, denunciando l'errata quantificazione del lavoro e l'ingiusta condanna alle spese. La Suprema Corte ha confermato la discrezionalità del giudice nel quantificare la liquidazione compenso CTU in base alla reale complessità del lavoro, ma ha annullato la condanna alle spese. Il professionista, pur subendo una riduzione della somma inizialmente concessa dal giudice, non può considerarsi parte soccombente. I giudici di legittimità hanno pertanto disposto l'integrale compensazione delle spese di lite.
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