Il caso riguarda il crollo della terrazza di uno stabilimento balneare adibito a ristorante, che ha causato il ferimento di alcuni clienti. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per l'amministratrice dello stabilimento e per l'imprenditore edile che aveva eseguito lavori superficiali di ristrutturazione senza segnalare il grave deterioramento delle travi metalliche. I giudici hanno qualificato l'evento come crollo colposo, escludendo la tesi della semplice rovina di edificio, poiché il cedimento ha esposto a pericolo un numero indeterminato di persone. Al contrario, la Corte ha assolto senza rinvio il dipendente dell'ufficio tecnico del demanio che aveva redatto una relazione rassicurante anni prima: l'impiegato non rivestiva alcuna posizione di garanzia e non aveva competenze tecniche, gravando l'obbligo di manutenzione esclusivamente sul concessionario della struttura.
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