Un'azienda, conduttrice di un immobile ad uso commerciale, ha citato in giudizio il proprietario per ottenere il rimborso delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria. Il contratto di locazione conteneva una clausola che poneva espressamente tali spese a carico del conduttore. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22303/2023, ha respinto la richiesta dell'inquilino, confermando la piena validità della clausola. I giudici hanno stabilito che, nei contratti ad uso non abitativo, le parti possono liberamente derogare alle regole del codice civile sulla ripartizione delle spese. Di conseguenza, la manutenzione straordinaria locazione commerciale può essere interamente accollata al conduttore senza violare alcuna norma imperativa.
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