Un conduttore di un locale commerciale sospendeva il pagamento del canone a causa di infiltrazioni d'acqua e problemi fognari, chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento del locatore. I locatori, di contro, richiedevano il pagamento dei canoni non corrisposti. La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, respingendo le richieste del conduttore. La Corte ha stabilito che i vizi, essendo di natura 'episodica' e non così gravi da impedire totalmente l'uso dell'immobile, non legittimavano la sospensione totale del pagamento del canone. L'azione del conduttore è stata ritenuta sproporzionata rispetto al presunto inadempimento del locatore.
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