La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22445/2024, ha stabilito che un lavoratore fiscalmente residente in Italia è tenuto a dichiarare e pagare le imposte nel nostro Paese anche sui redditi percepiti per un'attività lavorativa svolta in Kazakhstan. Il caso riguardava un contribuente che, pur lavorando all'estero per più di 183 giorni, manteneva in Italia la propria abitazione principale e il centro dei suoi interessi. La Suprema Corte ha chiarito che la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kazakhstan non esclude la tassazione redditi esteri concorrente, ma permette al contribuente di usufruire di un credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero, evitando così una doppia imposizione.
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