Un contribuente utilizzava un credito IVA derivante da una dichiarazione presentata con un lieve ritardo, considerata quindi omessa. L'Agenzia delle Entrate emetteva una cartella di pagamento tramite controllo automatizzato. La Corte di Cassazione, pur ritenendo legittima la procedura di recupero, ha stabilito che il giudice di merito ha il dovere di valutare l'esistenza sostanziale del credito IVA. Il diritto alla detrazione, infatti, prevale sul vizio formale della tardiva presentazione della dichiarazione, in virtù del principio di neutralità dell'IVA. La causa è stata rinviata per un esame nel merito.
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