L'Amministrazione Finanziaria ha emesso una cartella di pagamento nei confronti di una società per l'omesso versamento del secondo acconto IRES del 2010. La società ha contestato l'atto, invocando la sospensione versamenti tributari prevista per le vittime del sisma dell'Abruzzo del 2009. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. I giudici hanno chiarito che la società, pur avendo sede nel cratere sismico, superava la soglia di volume d'affari di 200.000 euro. Di conseguenza, il beneficio della sospensione era cessato il 30 giugno 2010. Alla scadenza del 30 novembre 2010, l'acconto era pienamente dovuto secondo le regole ordinarie. La Corte ha confermato la legittimità della cartella, escludendo che le norme emergenziali possano tradursi in ingiustificati vantaggi fiscali oltre i limiti temporali stabiliti dalla legge.
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