Una società ha ricevuto avvisi di accertamento per IRES e IRAP, contestando l'indeducibilità di costi fatturati da una società estera schermo, per operazioni definite soggettivamente inesistenti. La Corte di Cassazione ha stabilito che i termini di accertamento possono essere raddoppiati per IRES in presenza di un'ipotesi di reato tributario, ma non per IRAP. Inoltre, ha affermato la deducibilità dei costi soggettivamente inesistenti, a condizione che siano stati effettivamente sostenuti e siano inerenti all'attività d'impresa, cassando la sentenza di merito e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria per una nuova valutazione.
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