Una multinazionale con filiale in Italia ha impugnato due avvisi di accertamento per l'anno 2015. Il primo riguardava il calcolo del pro-rata IVA per beni a uso promiscuo, dove l'Amministrazione Finanziaria contestava il metodo del volume d'affari. Il secondo riguardava la deducibilità di costi infragruppo ai fini IRES e IRAP. La Corte di Cassazione ha accolto sia il ricorso principale della società sia quello incidentale del Fisco. Sul fronte IVA, ha stabilito che il volume d'affari è il criterio ordinario e che spetta al Fisco dimostrare che un metodo alternativo sia più preciso, rispettando la neutralità fiscale. Sul fronte delle imposte dirette, ha chiarito che non basta dimostrare la ragionevolezza economica dei costi infragruppo, ma occorre verificare che rispettino il valore normale di mercato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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