La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32272/2024, ha chiarito la disciplina dei costi per operazioni inesistenti. Nel caso specifico, una società italiana aveva dedotto costi per acquisti di merce da un fornitore cinese, fatturati tramite due società interposte (una a Hong Kong, l'altra nel Regno Unito) creando un ricarico di prezzo fittizio. La Corte ha stabilito che la mera presentazione di bollette doganali non è sufficiente a provare la realtà sostanziale dell'operazione e la deducibilità dei costi. L'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e inerenza dei costi spetta al contribuente, soprattutto quando l'Amministrazione Finanziaria fornisce prove, anche presuntive, dell'inesistenza oggettiva dell'operazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata con rinvio.
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