Un Ente Pubblico e un'Impresa si scontrano sui pagamenti per la ristrutturazione di una storica basilica. L'Impresa richiede somme aggiuntive tramite le riserve nell'appalto pubblico. La Corte di Cassazione chiarisce due punti fondamentali. Primo, l'iscrizione delle riserve non equivale a una formale costituzione in mora dell'amministrazione; pertanto, trattandosi di debiti di valuta, gli interessi legali non decorrono automaticamente senza un'intimazione formale. Secondo, il risarcimento dei danni dovuto dall'Impresa all'Ente Pubblico per i difetti dell'opera deve includere l'IVA, poiché l'Ente ha dovuto pagare ditte terze per le riparazioni, subendo un costo effettivo. La Cassazione ha quindi accolto parzialmente il ricorso dell'Ente Pubblico, annullando la decisione precedente con rinvio alla Corte d'Appello.
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