La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un telegramma anonimo inviato a un detenuto in regime speciale 41-bis. Inizialmente, il Tribunale di Sorveglianza aveva annullato il trattenimento della missiva, ritenendo il contenuto non allarmante. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, stabilendo un principio fondamentale: la corrispondenza anonima, pur costituendo un forte indice di sospetto, non può essere trattenuta automaticamente. È necessaria una valutazione concreta e motivata del giudice, che deve considerare il contenuto, il profilo del detenuto e il contesto generale per accertare un effettivo pericolo per la sicurezza. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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