La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5043/2024, ha stabilito che la corrispondenza anonima indirizzata a un detenuto, anche se sottoposto al regime speciale del 41-bis, non può essere automaticamente trattenuta. Sebbene l'anonimato del mittente costituisca un valido motivo di sospetto, spetta all'autorità giudiziaria compiere una valutazione concreta e sostanziale sul contenuto del messaggio e sul contesto per accertare l'effettiva pericolosità. Un sequestro basato sulla sola assenza del mittente violerebbe il diritto costituzionale alla segretezza della corrispondenza.
Continua »