La Corte di Cassazione ha corretto un proprio precedente provvedimento che conteneva un errore materiale. L'ordinanza aveva erroneamente condannato la parte soccombente a pagare le spese processuali direttamente alla parte vincitrice, una curatela fallimentare, nonostante quest'ultima fosse stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha ribadito che, per legge, in questi casi il pagamento deve essere eseguito a favore dello Stato. Di conseguenza, ha disposto la correzione del dispositivo, specificando che il versamento delle spese deve essere effettuato a favore dello Stato.
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