L'Azienda e il suo Legale Rappresentante hanno impugnato la sanzione amministrativa inflitta dall'Organo di Controllo per aver indicato erroneamente il paese d'origine di fragole e pomodori su un documento di trasporto merci durante un trasferimento interno tra la piattaforma logistica e i punti vendita. La Corte di Cassazione, confermando l'orientamento della Corte di Giustizia UE, ha stabilito che, sebbene la legge non imponga l'emissione di un documento di trasporto merci per i trasferimenti interni, qualora questo venga comunque redatto deve contenere informazioni veritiere e conformi all'etichettatura. Eventuali discrepanze ostacolano i controlli di conformità a tutela dei consumatori. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione a carico dell'Azienda.
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