La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9046/2024, ha rigettato il ricorso di una società di scommesse estera, confermando la sua soggettività passiva ai fini dell'imposta unica sulle scommesse per le giocate raccolte in Italia tramite un centro trasmissione dati (CTD). La Corte ha stabilito che la normativa italiana non viola i principi dell'Unione Europea, in quanto la tassa si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale, senza discriminazioni basate sulla sede legale. Viene quindi confermata la piena responsabilità fiscale del bookmaker estero, anche per periodi d'imposta precedenti alle norme di interpretazione autentica.
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