Imposta sulle Scommesse: Tassabili anche i Bookmaker Esteri senza Concessione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6033/2024) ha messo un punto fermo su una questione a lungo dibattuta: la corretta applicazione dell’imposta scommesse bookmaker estero anche in assenza di una concessione statale. La Suprema Corte ha confermato che gli operatori stranieri che raccolgono scommesse in Italia attraverso i Centri Trasmissione Dati (CTD) sono pienamente soggetti al fisco italiano, in solido con i gestori dei CTD stessi. Analizziamo i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da una nota società di scommesse con sede a Malta contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’Agenzia contestava alla società il mancato versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l’annualità 2012. L’operatore straniero agiva in Italia attraverso un Centro Trasmissione Dati (CTD), gestito da una ditta individuale, che raccoglieva le giocate sul territorio nazionale.
La società ricorrente ha sollevato diverse eccezioni, sostenendo che la normativa italiana fosse discriminatoria e contraria ai principi di libera prestazione dei servizi sanciti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Inoltre, contestava la sua qualifica di soggetto passivo d’imposta e la mancata traduzione in inglese dell’atto di accertamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la validità dell’accertamento fiscale e condannando la società al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su un quadro giuridico ormai consolidato, sia a livello nazionale (grazie a una precedente sentenza della Corte Costituzionale) sia a livello europeo (con una pronuncia della Corte di Giustizia dell’UE).
Le motivazioni
La Suprema Corte ha articolato la sua decisione su diversi punti cardine, smontando una per una le tesi difensive della società ricorrente.
Nessuna Discriminazione secondo il Diritto Unionale
Il motivo principale del ricorso, basato sulla presunta violazione del diritto UE, è stato respinto. La Corte ha ribadito che l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza alcuna distinzione basata sul luogo di stabilimento (Italia o estero). La normativa non è quindi discriminatoria. Anzi, esentare gli operatori esteri creerebbe una “discriminazione al contrario”, favorendo chi opera al di fuori del sistema concessorio a scapito degli operatori autorizzati.
L’imposta scommesse bookmaker estero e la Responsabilità Solidale
Un punto cruciale della sentenza riguarda l’individuazione dei soggetti passivi d’imposta. La Cassazione, in linea con la Corte Costituzionale, ha confermato che l’obbligazione tributaria grava in solido sia sul bookmaker estero sia sul gestore del CTD. Entrambi, seppur con ruoli diversi, partecipano all’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse. Il CTD, assicurando la disponibilità dei locali e la raccolta delle giocate, svolge un’attività di gestione che costituisce il presupposto dell’imposta.
Il Principio di Territorialità
La Corte ha chiarito che il fatto imponibile non è la semplice conclusione del contratto di scommessa, ma la prestazione del servizio di gioco, che si realizza concretamente in Italia attraverso la raccolta delle puntate e la registrazione delle scommesse. Pertanto, l’imposizione è pienamente legittima sotto il profilo della territorialità.
Altri Motivi di Ricorso Rigettati
Sono state respinte anche le altre censure. In particolare:
- Lingua dell’atto: Non vi è alcun obbligo di tradurre gli atti impositivi. La società, operando in Italia e avendo presentato una difesa articolata, ha dimostrato di averne compreso appieno il contenuto.
- Legittimo affidamento: Non sussiste alcuna violazione del principio di legittimo affidamento, poiché la responsabilità dei bookmaker privi di concessione era già chiara anche prima delle norme interpretative del 2010.
- Incertezza normativa: Per l’annualità 2012, non vi era alcuna condizione di obiettiva incertezza sulla portata della legge che giustificasse l’esenzione da sanzioni.
Le conclusioni
L’ordinanza della Cassazione consolida un principio fondamentale: chiunque raccolga gioco in Italia, anche per conto di un imposta scommesse bookmaker estero e senza concessione, è tenuto a pagare le imposte italiane. La responsabilità solidale tra il bookmaker e il gestore del CTD garantisce al fisco la possibilità di rivalersi su entrambi per il recupero del tributo. Questa decisione rafforza il sistema concessorio e mira a contrastare i fenomeni di elusione ed evasione fiscale nel settore del gioco, confermando la piena compatibilità della legislazione nazionale con i principi dell’Unione Europea.
Un bookmaker estero che raccoglie scommesse in Italia tramite un centro dati (CTD) deve pagare l’imposta unica italiana anche se non ha una concessione?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che l’imposta unica sulle scommesse è dovuta da chiunque gestisca la raccolta del gioco sul territorio italiano, inclusi i bookmaker esteri che operano tramite CTD e sono privi di concessione.
La normativa italiana che tassa i bookmaker esteri è discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione Europea?
No. Secondo la Corte, la normativa non è discriminatoria perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse in Italia, indipendentemente dal loro paese di stabilimento. Esentare gli operatori esteri creerebbe, al contrario, una disparità di trattamento a danno degli operatori concessionari.
In caso di accertamento fiscale, chi è responsabile del pagamento dell’imposta: il bookmaker estero o il gestore del centro dati italiano?
Entrambi sono responsabili in solido. La legge prevede una responsabilità solidale, il che significa che l’amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento dell’intero importo indifferentemente al bookmaker estero o al gestore del CTD che ha raccolto materialmente le scommesse.