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Convenzione Contro Le Doppie Imposizioni

51 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un trattato internazionale tra due Stati per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte e per prevenire l'evasione fiscale.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Fondi Esteri vs Italiani: La Cassazione Ferma la Discriminazione Fiscale
Un Fondo di investimento tedesco, gestore fiduciario di un patrimonio, ha ricevuto dividendi da società italiane nel 2003, subendo una ritenuta fiscale del 15%. Il Fondo ha chiesto il rimborso, sostenendo una discriminazione fiscale fondi investimento rispetto ai fondi italiani, violando l'Art. 63 TFUE sulla libera circolazione dei capitali. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza precedente. Ha affermato che la normativa italiana applicava un trattamento discriminatorio ai fondi non residenti rispetto a quelli italiani. La Corte ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale della ritenuta.
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Residenza Fiscale Estera: Contribuente Batte Fisco in Svizzera
L'Agenzia delle Entrate contestava a un Contribuente italiano, iscritto all'AIRE in Svizzera, l'omessa dichiarazione di redditi da lavoro percepiti nel 2004, sostenendo avesse il domicilio fiscale in Italia. La Svizzera è un paese a fiscalità privilegiata, attivando una presunzione di residenza fiscale in Italia. Il Contribuente ha dimostrato con numerosi elementi (abitazione, famiglia, utenze, lavoro del coniuge, università del figlio) di avere il suo centro di interessi vitali in Svizzera. La Corte di Cassazione ha confermato che il Contribuente ha superato la presunzione, rigettando il ricorso dell'Agenzia in materia di residenza fiscale estera.
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Doppia Imposizione Dividendi: Cassazione tutela società estera
Una società britannica ha chiesto il rimborso di un credito d'imposta per evitare la doppia imposizione sui dividendi ricevuti da una società italiana. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo l'assenza di un effettivo pagamento di imposta nel Regno Unito. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. Ha stabilito che la Convenzione Italia-Regno Unito e il principio di neutralità fiscale mirano a prevenire la doppia imposizione, anche indiretta. Non è necessario dimostrare un esborso monetario effettivo se la doppia imposizione è evitata tramite compensazione. La sentenza di appello è stata cassata e rinviata per un nuovo esame.
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Rimborso ritenuta dividendi: Italia vs Germania, vince la società
Una società tedesca ha ricevuto dividendi da una sua controllata italiana, sui quali l'Italia ha applicato una ritenuta del 10%. La società ha chiesto il rimborso di questa ritenuta, sostenendo che i dividendi erano già stati tassati in Germania e che si applicavano sia la Direttiva madre-figlia europea sia la Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la richiesta, dubitando della prova dell'effettiva tassazione all'estero e della completezza dell'istanza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato che la società tedesca aveva fornito prove sufficienti della tassazione dei dividendi in Germania. La Corte ha stabilito che l'applicazione della Direttiva madre-figlia non impedisce di richiedere il Rimborso ritenuta dividendi secondo la Convenzione, poiché sono meccanismi alternativi per evitare la doppia imposizione.
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Fondo Estero vs Fisco Italiano: Vittoria contro la Discriminazione Fiscale
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un fondo d'investimento tedesco, gestito da un'azienda, che aveva subito una ritenuta del 15% sui dividendi percepiti da società italiane nel 2003. Il fondo lamentava una **discriminazione fiscale fondi esteri** rispetto agli omologhi fondi italiani, i quali beneficiavano dell'esenzione. La Suprema Corte ha stabilito che tale trattamento differenziato viola il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). Ha quindi cassato la sentenza precedente e riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle ritenute, equiparando il trattamento fiscale del fondo estero a quello dei fondi residenti.
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Tassazione dei dividendi esteri: fondi USA battono il Fisco
Un fondo di investimento statunitense ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso delle ritenute applicate sui dividendi distribuiti da società italiane tra il 2007 e il 2010. Il fondo lamentava una discriminazione rispetto ai fondi italiani, tassati con un'aliquota inferiore (12,5% o 5%) rispetto al 15% previsto dalla Convenzione Italia-USA. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la tassazione dei dividendi esteri non può essere discriminatoria rispetto a quella interna. Il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE) si applica anche ai rapporti con Paesi terzi. Di conseguenza, l'aliquota nazionale più favorevole del 12,5% deve applicarsi anche al fondo americano, rendendo irrilevante il regime fiscale vigente negli Stati Uniti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Lavoratore di Ambasciata: Tasse in Italia e deducibilità contributi
Un contribuente, dipendente italiano di un'ambasciata estera in Italia, ha ricevuto un avviso di accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha respinto le sue obiezioni sulla validità della firma dell'atto e sulla presunta tassazione esclusiva nello Stato estero. Tuttavia, la Corte ha accolto il suo ricorso su un punto cruciale: la deducibilità dei contributi previdenziali. È stato stabilito che i contributi a carico del lavoratore non fanno parte del reddito imponibile e devono essere esclusi dal calcolo delle imposte. La vittoria del contribuente è parziale ma significativa, portando alla necessità di ricalcolare l'imposta dovuta in misura inferiore.
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Tassazione Redditi Ambasciata: Tasse in Italia, ma Giudizio da Rifare
Un cittadino italiano residente in Italia e dipendente di un'ambasciata straniera ha ricevuto un avviso di accertamento per redditi non dichiarati. Il contribuente sosteneva che tali redditi fossero tassabili solo nello Stato estero. La Corte di Cassazione ha stabilito che la regola generale della tassazione nello Stato di residenza si applica, confermando la legittimità della pretesa fiscale italiana. Tuttavia, la Corte ha annullato la sentenza precedente per un vizio procedurale: i giudici non avevano esaminato la richiesta del lavoratore di dedurre i contributi previdenziali. Il caso è stato quindi rinviato per un nuovo esame su questo specifico punto, pur confermando il principio sulla tassazione redditi ambasciata.
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Rimborso Imposta Dividendi Esteri: Fisco Battuto, Vince il Fondo
Un fondo di investimento olandese ha chiesto all'Italia il rimborso delle maggiori imposte pagate sui dividendi ricevuti da società italiane. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che, per ottenere il beneficio, il fondo dovesse provare di aver effettivamente pagato le tasse su quei dividendi in Olanda. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale per il rimborso imposta dividendi esteri: è sufficiente che il reddito sia potenzialmente soggetto a tassazione ('subject to tax') nello Stato di residenza, non serve dimostrare l'effettivo pagamento. Lo scopo delle norme è evitare la doppia imposizione, non garantire un incasso fiscale all'altro Stato. Di conseguenza, il fondo ha vinto la causa e ottenuto il diritto al rimborso.
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Tassazione redditi ambasciata: residente italiano perde col Fisco
Un cittadino italiano, residente in Italia e dipendente dell'Ambasciata degli Stati Uniti, ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF. Sosteneva che il suo reddito dovesse essere tassato solo negli USA, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro sulla tassazione redditi ambasciata: la regola generale della tassazione nello Stato di residenza prevale. L'eccezione prevista dal trattato non si applica a un cittadino che lavora e risiede nello stesso Stato (l'Italia). La Corte ha anche confermato la validità dell'atto, firmato da un funzionario delegato tramite un semplice ordine di servizio interno. Il Contribuente ha perso la causa e dovrà pagare le imposte richieste dal Fisco italiano.
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Ritenuta su interessi transfrontalieri: vince la legge nazionale
Un'azienda italiana si oppone a un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate relativo alla ritenuta su interessi transfrontalieri. L'Agenzia contestava l'aliquota applicata sui pagamenti a una consociata estera, imponendo il 15% previsto dalla Convenzione Italia-Belgio. La Corte di Cassazione, pur non entrando nel merito dell'individuazione del beneficiario effettivo, ha stabilito un principio fondamentale: il contribuente ha sempre diritto al trattamento fiscale più favorevole. Se la legge nazionale prevede un'aliquota inferiore (in questo caso 12,50%) rispetto al tetto massimo fissato dalla Convenzione internazionale, si deve applicare la norma interna più vantaggiosa. La Corte ha quindi dato ragione all'azienda su questo punto cruciale, annullando la decisione precedente.
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Credito d’imposta dividendi esteri: vince sulla sola esenzione
Una società madre con sede nel Regno Unito ha richiesto il rimborso di un credito d'imposta sui dividendi ricevuti da una sua controllata italiana, basandosi sulla Convenzione bilaterale Italia-Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la società beneficiava già dell'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla Direttiva UE 'Madre-Figlia' e che i due regimi fossero alternativi. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società. Ha stabilito che l'esenzione UE e il credito d'imposta convenzionale non si escludono a vicenda. La società può scegliere il regime più favorevole per garantire la neutralità fiscale ed eliminare la doppia imposizione economica. La Corte ha quindi riconosciuto il diritto al credito d'imposta dividendi esteri.
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Royalties all’estero: Fisco bocciato sul beneficiario effettivo
Una società italiana applicava una ritenuta fiscale ridotta sulle royalties pagate a una società in Lussemburgo, come previsto dal trattato internazionale. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'agevolazione, sostenendo che la società lussemburghese non fosse il 'beneficiario effettivo royalties', ma una semplice società di comodo. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione dei giudici tributari, ritenendola motivata in modo insufficiente e generico. La Corte ha ribadito che spetta al contribuente dimostrare la sostanza economica del ricevente, ma il giudice deve analizzare in modo approfondito le prove e non può basare la sua decisione su affermazioni apodittiche. La causa dovrà essere riesaminata.
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Certificato Residenza Fiscale: Fisco Perde, Azienda UK Vince
Una società britannica chiede all'Italia il rimborso di una ritenuta fiscale subita per un servizio fotografico, presentando il certificato di residenza fiscale del Regno Unito. L'Agenzia delle Entrate nega il rimborso, ritenendo il documento troppo generico. La Corte di Cassazione dà ragione alla società, stabilendo un principio importante: il certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità estera è una prova sufficiente per dimostrare la residenza ai fini dell'applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni. Non è necessario provare che quello specifico reddito sia stato effettivamente tassato nel Paese di residenza. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'Agenzia.
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Tassazione redditi estero: stipendio non tassato ma l’Italia perde
Un lavoratore italiano impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar chiedeva il rimborso delle tasse trattenute in Italia dal suo datore di lavoro. L'Agenzia delle Entrate negava il rimborso. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo un principio chiave sulla tassazione redditi estero. In base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, se il lavoro è svolto all'estero da un residente estero, il potere di tassare spetta esclusivamente al Paese straniero. Questo vale anche se, in concreto, quello Stato non ha applicato alcuna imposta. La Corte ha chiarito che la prova della residenza estera non dipende solo da certificati o dall'iscrizione all'AIRE, ma da un'analisi completa della situazione di fatto del contribuente.
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Residenza Fiscale Estera: Certificato Spagnolo Batte Fisco Italiano
Un lavoratore con residenza fiscale estera, specificamente in Spagna, ha chiesto il rimborso delle tasse pagate in Italia per un periodo di lavoro inferiore a 183 giorni. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, contestando la validità della prova fornita. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente, stabilendo che il certificato ufficiale rilasciato dall'autorità fiscale spagnola è una prova sufficiente per attestare la residenza fiscale estera e ottenere il rimborso previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'Agenzia, confermando il diritto del lavoratore alla restituzione delle somme.
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Tassazione Redditi Esteri: Lavori in Francia? Devi pagare in Italia
Un lavoratore residente in Italia, ma impiegato in Francia per oltre 183 giorni, ha chiesto il rimborso delle tasse pagate in Italia, ritenendo di doverle versare solo in Francia. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione. La sentenza chiarisce che la regola generale sulla tassazione redditi esteri, secondo la Convenzione Italia-Francia, è quella della 'tassazione concorrente'. Il lavoratore deve quindi dichiarare i redditi anche in Italia. Per evitare la doppia imposizione, può usufruire di un credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero, ma non ha diritto a un'esenzione totale. Vince quindi l'Agenzia delle Entrate.
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Convenzione doppia imposizione: Fisco battuto, il reddito estero è salvo
Un pilota militare italiano, in servizio negli Emirati Arabi Uniti, ha chiesto il rimborso delle tasse pagate in Italia sui redditi percepiti all'estero. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che l'assenza di imposte sul reddito negli E.A.U. giustificasse la tassazione italiana. La Corte di Cassazione ha dato ragione al contribuente. Ha stabilito che la Convenzione doppia imposizione tra Italia ed E.A.U. attribuisce la potestà impositiva esclusiva al Paese dove il reddito è prodotto. L'interpretazione letterale del trattato prevale, indipendentemente dal fatto che lo Stato estero applichi o meno una tassazione effettiva. Di conseguenza, l'Italia non aveva il diritto di tassare quel reddito.
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Rimborso per doppia imposizione: Fisco nega, Cassazione conferma
Un cittadino maltese, ex dipendente di un'azienda italiana, chiede all'Agenzia delle Entrate il rimborso delle tasse pagate su un patto di non concorrenza. La richiesta si basa sulla convenzione Italia-Malta per evitare la doppia tassazione. L'Agenzia nega il rimborso. La Corte di Cassazione dà ragione al contribuente, stabilendo un principio fondamentale: per ottenere il rimborso per doppia imposizione non è necessario dimostrare di aver effettivamente pagato le tasse nel proprio Paese, ma è sufficiente provare la propria residenza fiscale e il potenziale assoggettamento a imposta tramite un certificato dell'autorità fiscale estera. La Corte ha quindi confermato il diritto del cittadino al rimborso.
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Doppia Imposizione Dividendi: Scelta Fiscale non è Definitiva
Una società madre del Regno Unito, dopo aver ricevuto dividendi dalla sua controllata italiana senza ritenute fiscali grazie alla Direttiva Madre-Figlia, ha chiesto il rimborso del credito d'imposta previsto dalla Convenzione Italia-UK. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che i due regimi fiscali fossero alternativi e non cumulabili. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo un principio fondamentale contro la doppia imposizione dividendi. Ha chiarito che la scelta iniziale per un regime non è irrevocabile e che i diversi strumenti normativi (UE e bilaterali) devono essere coordinati per garantire la neutralità fiscale, eliminando ogni rischio di doppia tassazione. La richiesta di rimborso è quindi legittima.
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