Un contribuente contesta un'intimazione di pagamento, negando di aver ricevuto la cartella esattoriale originaria. L'agente della riscossione presenta la prova della notifica solo in appello. La Cassazione, con questa ordinanza, conferma la legittimità della produzione documenti in appello tributario, stabilendo che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 546/1992 consente di introdurre nuove prove documentali anche se preesistenti, rigettando il ricorso del contribuente.
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