La Corte di Cassazione ha stabilito che l'estinzione del giudizio non è una conseguenza automatica della nullità di una citazione per mancato rispetto dei termini a comparire. Se il convenuto non si costituisce, il giudice deve prima rilevare la nullità, ordinare la rinnovazione dell'atto entro un termine perentorio e solo in caso di inadempimento dell'attore può dichiarare l'estinzione. L'inerzia dell'attore, da sola, non è sufficiente a determinare la fine del processo.
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