Il Contribuente impugna un preavviso di fermo amministrativo e tre cartelle di pagamento, lamentando la mancata notifica delle cartelle. L'Agente della Riscossione si costituisce tardivamente in primo grado depositando le relate di notifica oltre i termini, ma le riproduce tempestivamente in appello. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso degli Eredi del Contribuente, confermando che la produzione di nuovi documenti in appello è sempre consentita dall'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo numero 546 del 1992, purché effettuata nel rispetto del termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Di conseguenza, le notifiche delle cartelle sono state ritenute valide e l'eccezione di prescrizione è stata respinta.
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