La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di un pensionato al ricalcolo pensione includendo gli emolumenti extramensili, come tredicesima e ferie non godute, maturati durante il periodo di mobilità. L'ordinanza chiarisce che l'onere della prova circa l'esatto adempimento spetta all'ente previdenziale e non al cittadino. Inoltre, viene ribadito il principio della decadenza mobile: il termine triennale per agire in giudizio non annulla l'intero diritto alla riliquidazione, ma limita il recupero delle somme solo ai ratei maturati nei tre anni precedenti alla domanda giudiziale.
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