Un'azienda, dopo un licenziamento collettivo, stipula un accordo con i lavoratori: questi rinunciano all'indennità sostitutiva del preavviso in cambio di un incentivo all'esodo. L'azienda non versa i contributi su tale indennità, ritenendo non fossero dovuti perché mai pagata. L'Ente Previdenziale, invece, li richiede. La Cassazione dà ragione all'Ente, applicando il principio del **minimale contributivo**: i contributi si versano sulla retribuzione legalmente dovuta, non su quella effettivamente percepita. L'accordo tra azienda e lavoratori non è opponibile all'Ente, che ha un diritto autonomo. L'azienda è quindi obbligata a pagare i contributi omessi.
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