La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della cumulabilità tra i benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto e il cosiddetto prolungamento contributivo riservato ai lavoratori marittimi. Un lavoratore aveva ottenuto in appello il riconoscimento della maggiorazione contributiva, ma l'ente previdenziale ha contestato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla normativa introdotta nel 2003, esiste un'incompatibilità tra i due benefici. Il prolungamento ex lege 413/1984 costituisce un vantaggio aggiuntivo rispetto al regime ordinario e, pertanto, il lavoratore deve esercitare una facoltà di opzione, non potendo sommare le due agevolazioni se non ha maturato i requisiti prima della riforma.
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