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Art. 13 L. 257/1992

6 provvedimenti

Rivalutazione contributiva per amianto: domanda tardiva respinta
Due dipendenti hanno richiesto all'ente previdenziale il riconoscimento dei benefici previdenziali per l'esposizione a fibre nocive tra il 1997 e il 2003. I giudici di merito hanno dichiarato prescritti i crediti anteriori al 2000, accertando la consapevolezza del rischio durante il servizio, e hanno respinto le pretese successive per assenza di prova sull'esposizione qualificata. I dipendenti hanno impugnato la pronuncia sostenendo che il termine decorresse solo dal rilascio dell'attestato certificativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei lavoratori. La rivalutazione contributiva per amianto si prescrive in dieci anni dal momento in cui il lavoratore acquisisce piena conoscenza del pericolo ambientale. La Suprema Corte ha confermato la vittoria dell'ente previdenziale, condannando i ricorrenti alle spese legali.
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Rivalutazione contributiva per amianto: stop a tagli INPS
Un lavoratore in pensione ha ottenuto in giudicato il diritto alla rivalutazione contributiva per amianto per il periodo 1965-1979. L'Ente previdenziale ha aggiornato la pensione ma ha riconosciuto gli arretrati solo da una data successiva. Il pensionato ha quindi avviato una nuova causa per ottenere tutti i ratei arretrati pregressi. La Corte di Appello ha respinto la richiesta dichiarando prescritto il diritto originario ai benefici. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del pensionato: i giudici di secondo grado hanno deciso su un'eccezione mai sollevata dall'Ente e su un diritto già accertato in via definitiva, violando le regole processuali. La Suprema Corte ha annullato la decisione con rinvio.
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Benefici contributivi amianto: ricalcolo negato per decadenza
Un lavoratore ha chiesto all'INPS i benefici contributivi amianto per la prolungata esposizione alla sostanza nociva. Il tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda poiché il lavoratore è decaduto dalla prova testimoniale senza aver chiesto la revoca del provvedimento nei termini. Il dipendente ha proposto ricorso in Cassazione denunciando l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver considerato la prova resa nella causa di un collega. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il lavoratore ha contestato argomentazioni giuridiche e non un fatto storico ignorato. L'ente previdenziale ha ottenuto la vittoria e il lavoratore è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio e del doppio contributo unificato.
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Esposizione amianto: i termini per i benefici
La Corte di Cassazione ha stabilito che il termine di decadenza triennale per l'azione giudiziaria volta a ottenere i benefici per esposizione amianto decorre dalla prima domanda amministrativa. La presentazione di una seconda istanza non interrompe né sposta il termine già iniziato. Nel caso analizzato, un lavoratore aveva presentato una domanda nel 2008 e una successiva nel 2016; la Corte ha dichiarato decaduta l'azione poiché il calcolo del tempo deve partire dal 2008, rendendo tardivo il ricorso giudiziario.
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Amianto e marittimi: stop al cumulo dei benefici
La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della cumulabilità tra i benefici previdenziali per l'esposizione ad amianto e il cosiddetto prolungamento contributivo riservato ai lavoratori marittimi. Un lavoratore aveva ottenuto in appello il riconoscimento della maggiorazione contributiva, ma l'ente previdenziale ha contestato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che, in base alla normativa introdotta nel 2003, esiste un'incompatibilità tra i due benefici. Il prolungamento ex lege 413/1984 costituisce un vantaggio aggiuntivo rispetto al regime ordinario e, pertanto, il lavoratore deve esercitare una facoltà di opzione, non potendo sommare le due agevolazioni se non ha maturato i requisiti prima della riforma.
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Esposizione amianto: i termini di decadenza
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione amianto. Il punto centrale della controversia riguardava l'applicabilità del termine di decadenza previsto dall'art. 47 del D.P.R. 639/1970. La Suprema Corte ha confermato che tale decadenza non colpisce solo i singoli ratei pensionistici maturati, ma il diritto stesso alla maggiorazione contributiva. Essendo tale beneficio dotato di una propria autonomia funzionale, il superamento dei termini temporali per l'azione giudiziaria preclude definitivamente la possibilità di ottenere il ricalcolo della posizione previdenziale.
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