Un geometra, dipendente bancario e amministratore di società immobiliari, contestava l'obbligo di iscriversi alla Cassa Geometri (CIPAG), ritenendo che la sua iscrizione all'INPS e l'esercizio occasionale della professione escludessero tale dovere. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente a far scattare l'iscrizione obbligatoria Cassa Geometri e il pagamento dei contributi minimi. L'esercizio occasionale dell'attività e l'assenza di reddito professionale non escludono l'obbligo previdenziale, e la contemporanea iscrizione ad un'altra gestione previdenziale (come l'INPS) non rileva, salvo il rispetto di specifiche procedure di esenzione previste dai regolamenti interni della Cassa, non applicabili in questo caso.
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