Un proprietario ha chiesto la restituzione di contributi consortili versati a un Consorzio di Bonifica. I giudici di merito avevano accolto la sua domanda, rilevando la mancanza di prova del vantaggio diretto per i suoi immobili. La Suprema Corte, in un precedente rinvio, aveva già indicato la necessità di verificare l'effettivo inserimento dei beni nel perimetro di contribuenza. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, ha confermato che il Consorzio non aveva dimostrato l'esistenza di un piano di classifica né un beneficio specifico. La Cassazione ha ribadito che l'Onere della prova contributo di bonifica spetta al Consorzio, che deve dimostrare l'esistenza di un piano di classifica o, in sua assenza, il concreto vantaggio per l'immobile. Il ricorso del Consorzio è stato rigettato.
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