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Contributi Previdenziali Giornalisti

11 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contributi Previdenziali Giornalisti: Ente Pubblico e INPGI, la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un Ente Pubblico e dell'Istituto di previdenza dei giornalisti. L'Ente era stato condannato a versare i contributi previdenziali giornalisti per due lavoratori dell'ufficio stampa, riconosciuti come subordinati, mentre per un terzo la subordinazione era stata esclusa. L'Istituto ha contestato l'esclusione, e l'Ente la necessità dei contributi, sostenendo la natura di collaboratori esterni e l'assenza di concorso pubblico. La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che l'attività negli uffici stampa pubblici è giornalistica e comporta l'iscrizione all'INPGI, indipendentemente dal tipo di contratto o concorso. Ha anche ritenuto corretta l'esclusione della subordinazione per il terzo lavoratore. Le spese sono state compensate.
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Contributi Previdenziali Giornalisti: Cassazione nega richiesta INPGI
L'INPGI ha cercato di ottenere contributi previdenziali per lavoratori ritenuti giornalisti da una società poi fallita. La Corte d'Appello aveva revocato l'ingiunzione, sostenendo che l'attività svolta non era giornalistica e che la riassunzione del processo da parte del curatore fallimentare era avvenuta tempestivamente. L'INPGI ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione d'Appello. Ha stabilito che il termine per la riassunzione del processo interrotto per fallimento decorre da quando il curatore ne ha effettiva conoscenza, non dalla dichiarazione in udienza del difensore della società in bonis. Inoltre, ha ribadito che l'attività di redazione di testi occasionali per pubblicazioni tecniche non configura attività giornalistica. L'INPGI ha perso e dovrà pagare le spese legali. La questione dei contributi previdenziali giornalisti è stata risolta a favore della società fallita.
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Contributi previdenziali giornalisti: errore dell’azienda
Un'azienda editoriale ha inquadrato i propri redattori applicando il contratto dei grafici o contratti autonomi, versando la relativa contribuzione all'ente pensionistico generale. L'ente di categoria ha tuttavia emesso un'ingiunzione per ottenere il pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni, sostenendo l'effettiva natura giornalistica delle mansioni. L'azienda ha invocato la propria buona fede e il pagamento a un soggetto ritenuto legittimato. I giudici hanno respinto l'opposizione aziendale, stabilendo che versare somme all'ente generale non esonera dal debito previdenziale verso la cassa specifica. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva dell'azienda per i contributi previdenziali giornalisti non corrisposti all'ente preposto.
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Contributi Previdenziali Giornalisti: Cassazione rigetta ricorsi
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati dall'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) e da un'Azienda di radiotelevisione riguardo al versamento di contributi previdenziali giornalisti. L'INPGI chiedeva il pagamento di contributi omessi per alcuni lavoratori, mentre l'Azienda contestava la natura subordinata del rapporto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'INPGI, poiché mirava a una nuova valutazione dei fatti già accertati in appello, non a una violazione di legge. Ha rigettato il ricorso incidentale dell'Azienda, confermando che la disciplina sanzionatoria per i contributi omessi non si applica automaticamente all'INPGI per periodi antecedenti la sua adozione formale. La sentenza ha quindi confermato le decisioni di merito sulla natura dei rapporti di lavoro.
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Giornalisti Pubblicisti vs. Dipendenti: la Cassazione sui Contributi Previdenziali
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'Azienda Editrice, confermando la condanna al pagamento di **contributi previdenziali giornalisti** dovuti all'Ente Previdenziale. L'Azienda aveva assunto formalmente alcuni giornalisti come 'pubblicisti' (liberi professionisti), ma la loro attività era in realtà di tipo subordinato (dipendente), con un impegno superiore alle 36 ore settimanali. La Corte ha ribadito che il nuovo regime sanzionatorio non era applicabile per i periodi precedenti alla sua adozione da parte dell'Ente. L'Azienda dovrà quindi versare i contributi e le spese legali.
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Contributi previdenziali giornalisti: il versamento INPS non salva
Una società editoriale in fallimento ha subito un decreto ingiuntivo dall'ente previdenziale di categoria per il recupero di contributi omessi e sanzioni. L'azienda inquadrava i propri redattori come lavoratori autonomi o applicava loro il contratto collettivo dei grafici, versando la contribuzione all'ente generale. I giudici hanno invece accertato l'effettivo svolgimento di attività redazionale giornalistica subordinata da parte di professionisti iscritti all'albo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società fallita, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti alla cassa specifica. Il versamento erroneo a un altro ente non libera il datore dal debito principale né dalle relative sanzioni.
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Contributi previdenziali giornalisti: finti autonomi, veri debiti
Una società editrice ha impugnato la richiesta di pagamento dell'ente previdenziale per omessi contributi previdenziali giornalisti. L'ente contestava la natura autonoma del rapporto di tre giornalisti, considerandoli invece dipendenti, e richiedeva i contributi sulle spese di rappresentanza e sull'affitto pagati al direttore. La Corte d'Appello ha confermato la natura subordinata del rapporto dei giornalisti, basandosi su contatti quotidiani e inserimento stabile in redazione, e ha respinto le tesi della società sulle spese del direttore per mancanza di prove. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione precedente e condannando la società al pagamento delle spese processuali. Vince l'ente previdenziale.
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Contributi previdenziali giornalisti: ASL condannata
L'Ente Previdenziale ha chiesto a un'Azienda Sanitaria il pagamento dei contributi previdenziali giornalisti omessi per l'attività di una Lavoratrice impiegata presso l'ufficio stampa. La Corte d'Appello aveva inizialmente rigettato la domanda, ritenendo che l'attività non fosse propriamente giornalistica. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'attività svolta negli uffici stampa pubblici ha natura giornalistica se la legge richiede l'iscrizione all'albo. Di conseguenza, sorge l'obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti all'ente di previdenza di categoria, a prescindere dal carattere pubblico del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicato. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Contributi previdenziali giornalisti: no all’obbligo per l’URP
L'ente previdenziale ha richiesto a un'amministrazione pubblica il pagamento dei contributi previdenziali giornalisti per tre dipendenti impiegati nell'ufficio relazioni con il pubblico (URP). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'obbligo contributivo scatta solo in presenza di due requisiti concorrenti: l'iscrizione all'albo professionale e l'effettivo svolgimento di mansioni giornalistiche. Nel caso specifico, i lavoratori svolgevano attività di mera informazione e comunicazione istituzionale presso l'URP, mansioni che non rientrano nell'attività giornalistica tipica degli uffici stampa. Di conseguenza, l'amministrazione pubblica non è tenuta al versamento della contribuzione specialistica.
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Contributi giornalisti: quando un’attività è tale?
Un ente previdenziale ha citato in giudizio una casa editrice per il mancato versamento di contributi previdenziali giornalisti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che la valutazione sulla natura giornalistica di un'attività (come la "cucina redazionale" o la fotografia di moda) è un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che per qualificare un'attività come giornalistica è necessario un apporto soggettivo e creativo, la cui assenza è stata accertata dai giudici di merito.
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Contributi previdenziali giornalisti: appello inammissibile
Una società editoriale ha impugnato una sentenza che la condannava al pagamento di contributi previdenziali giornalisti per somme erogate a titolo di incentivo all'esodo e transazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione dei fatti, come l'inquadramento di un lavoratore o la natura retributiva di una somma, spetta ai giudici di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità, se non per vizi di legge.
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