L'Ente Previdenziale ha chiesto a un'Azienda Sanitaria il pagamento dei contributi previdenziali giornalisti omessi per l'attività di una Lavoratrice impiegata presso l'ufficio stampa. La Corte d'Appello aveva inizialmente rigettato la domanda, ritenendo che l'attività non fosse propriamente giornalistica. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'attività svolta negli uffici stampa pubblici ha natura giornalistica se la legge richiede l'iscrizione all'albo. Di conseguenza, sorge l'obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti all'ente di previdenza di categoria, a prescindere dal carattere pubblico del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicato. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
Continua »