La Cassazione e i Contributi Previdenziali Giornalisti: Quando l’Attività non è Giornalistica
La recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza su due aspetti fondamentali: la tempestività della riassunzione di un processo dopo il fallimento di una parte e la definizione di attività giornalistica ai fini dei contributi previdenziali giornalisti. Questa sentenza è cruciale per comprendere i limiti e le condizioni in cui l’INPGI può richiedere il versamento di contributi. La vicenda ha visto contrapporsi l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani e una società poi fallita, in merito al pagamento di contributi per alcuni lavoratori.
Il Caso: Contributi Previdenziali Giornalisti Contro la Società Fallita
L’INPGI aveva inizialmente ottenuto un decreto ingiuntivo. Questo decreto ordinava a una società di pagare somme per contributi previdenziali. L’Istituto riteneva che questi contributi fossero dovuti per alcuni lavoratori qualificati come giornalisti professionisti. La società, tuttavia, contestava tale qualificazione. La Corte d’Appello di Roma ha poi revocato questo decreto. Ha ritenuto che l’attività dei lavoratori non fosse di natura giornalistica. Ha anche giudicato tempestiva la riassunzione del processo da parte del curatore fallimentare. L’INPGI ha quindi presentato ricorso in Cassazione.
La Questione della Riassunzione del Processo
Un punto centrale del ricorso riguardava la riassunzione del processo. La società era fallita durante il giudizio. Il processo si era interrotto. Il curatore fallimentare aveva poi riassunto il processo. L’INPGI sosteneva che il termine per la riassunzione dovesse decorrere dalla dichiarazione di fallimento in udienza. Questa dichiarazione era stata fatta dal difensore della società “in bonis” (cioè, prima del fallimento). La Corte d’Appello aveva invece stabilito che il termine partiva da quando il curatore aveva effettiva conoscenza dell’interruzione.
La Decisione della Cassazione sulla Riassunzione
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello. Ha richiamato un precedente delle Sezioni Unite. Questo precedente chiarisce che il curatore fallimentare è un “terzo” rispetto al processo. Il mandato difensivo dell’avvocato della società “in bonis” non ha “ultrattività” (validità estesa) in caso di fallimento. Pertanto, il termine per la riassunzione o prosecuzione del processo decorre da quando il curatore riceve la comunicazione dell’interruzione. La semplice dichiarazione del difensore in udienza non basta a far decorrere il termine per il curatore. Questa interpretazione garantisce che il curatore, che deve gestire il patrimonio fallimentare, abbia il tempo necessario per agire dopo aver ricevuto informazioni attendibili.
La Natura dell’Attività e i Contributi Previdenziali Giornalisti
L’altro aspetto cruciale riguardava la natura dell’attività svolta dai lavoratori. L’INPGI chiedeva i contributi previdenziali giornalisti. La Corte d’Appello aveva escluso la natura giornalistica di tale attività. Aveva notato che la stesura di brevi testi editoriali era sporadica e occasionale. La maggior parte del lavoro consisteva nel verificare e tradurre testi stranieri. L’oggetto sociale dell’impresa era l’editoria specializzata in videogiochi, informatica e home-entertainment. La Corte d’Appello aveva concluso che tali attività non richiedevano l’iscrizione all’albo professionale dei giornalisti.
Le Motivazioni: Perché l’Attività non era Giornalistica
La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso dell’INPGI su questo punto. La Corte territoriale aveva basato il suo giudizio su documenti e considerazioni inferenziali. Aveva correttamente valutato che la collaborazione a periodici di carattere tecnico, professionale o scientifico non configura automaticamente attività giornalistica. Non è sufficiente che i lavoratori avessero richiesto l’iscrizione all’albo dei pubblicisti. La natura del lavoro svolto è determinante. Se l’attività è prevalentemente di verifica, traduzione o redazione occasionale di testi per settori specifici come i videogiochi, non si tratta di attività giornalistica. Questo esclude l’obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti all’INPGI.
Le Conclusioni: L’INPGI Soccombe sui Contributi Previdenziali Giornalisti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPGI. Ha confermato la sentenza della Corte d’Appello. Questo significa che la società fallita non deve pagare i contributi previdenziali giornalisti richiesti. L’INPGI è stata anche condannata a rimborsare le spese legali del giudizio di legittimità. La sentenza chiarisce che la qualificazione di un’attività come giornalistica non è automatica. Dipende dalla natura effettiva del lavoro svolto. La tempestività della riassunzione del processo, in caso di fallimento, si valuta dalla conoscenza effettiva del curatore.
Quando inizia il termine per riassumere un processo se una delle parti fallisce?
Il termine inizia quando il curatore fallimentare ha effettiva conoscenza dell’interruzione del processo, non dalla dichiarazione di fallimento fatta in udienza dall’avvocato della società.
Quali attività sono considerate giornalistiche ai fini dei contributi previdenziali?
L’attività deve avere una natura creativa e informativa, non solo di verifica, traduzione o redazione occasionale di testi per pubblicazioni tecniche o scientifiche. La mera collaborazione a periodici tecnici non basta.
La richiesta di iscrizione all’albo dei giornalisti da parte del lavoratore è sufficiente per qualificare l’attività come giornalistica?
No, la richiesta di iscrizione all’albo non è sufficiente. È la natura effettiva e prevalente del lavoro svolto che determina se un’attività è giornalistica ai fini previdenziali.