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Contributi previdenziali giornalisti: no all’obbligo per l’URP

L’ente previdenziale ha richiesto a un’amministrazione pubblica il pagamento dei contributi previdenziali giornalisti per tre dipendenti impiegati nell’ufficio relazioni con il pubblico (URP). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’ente previdenziale, confermando che l’obbligo contributivo scatta solo in presenza di due requisiti concorrenti: l’iscrizione all’albo professionale e l’effettivo svolgimento di mansioni giornalistiche. Nel caso specifico, i lavoratori svolgevano attività di mera informazione e comunicazione istituzionale presso l’URP, mansioni che non rientrano nell’attività giornalistica tipica degli uffici stampa. Di conseguenza, l’amministrazione pubblica non è tenuta al versamento della contribuzione specialistica.

Riferimento:
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 960 Anno 2022
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Pubblicato il 11 luglio 2026 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Quando scatta l’obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti

L’obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti rappresenta un tema complesso per molti datori di lavoro, specialmente nel settore pubblico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa chiarezza sui presupposti necessari per far scattare questa tutela previdenziale. La controversia nasce dalla richiesta di un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico regionale. L’istituto pretendeva il pagamento della contribuzione specialistica per tre dipendenti addetti alla comunicazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito regole precise per distinguere la semplice comunicazione istituzionale dall’attività giornalistica vera e propria. Il caso specifico dimostra come la qualifica formale e le mansioni reali debbano coincidere perfettamente per giustificare pretese contributive da parte delle casse professionali.

La differenza tra ufficio relazioni con il pubblico e ufficio stampa

Per comprendere la decisione, occorre analizzare la struttura degli enti pubblici. La legge nazionale distingue nettamente le funzioni dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) da quelle dell’Ufficio Stampa. I dipendenti dell’URP svolgono attività di informazione, promozione e accoglienza per gli utenti. Essi facilitano l’accesso ai servizi e garantiscono il coordinamento istituzionale. Questa attività si basa sulla raccolta e sulla diffusione di informazioni già esistenti. Al contrario, l’Ufficio Stampa si occupa della redazione di comunicati, della gestione dei rapporti con i media e della elaborazione critica delle notizie. Solo quest’ultima attività possiede una natura prettamente giornalistica. I lavoratori dell’URP non elaborano la notizia con un apporto personale e creativo. Di conseguenza, le loro mansioni rimangono estranee alla professione giornalistica, anche se utilizzano strumenti di comunicazione moderni. La distinzione non è solo teorica ma produce effetti pratici immediati sulla gestione del personale e sui costi previdenziali degli enti.

Le motivazioni della decisione sui contributi previdenziali giornalisti

I giudici della Cassazione hanno fondato la decisione su principi giuridici consolidati. L’obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale dei giornalisti richiede la presenza contemporanea di due requisiti fondamentali. Il primo requisito è di natura formale e consiste nell’iscrizione del lavoratore all’Albo professionale dei giornalisti. Il secondo requisito è di natura sostanziale e riguarda l’effettivo svolgimento di mansioni giornalistiche all’interno dell’organizzazione aziendale. Questi due elementi devono coesistere e non sono alternativi tra loro. Nel caso esaminato, i tre dipendenti non avevano l’obbligo di iscrizione all’albo per il concorso di assunzione. Inoltre, l’attività lavorativa concreta non mostrava i caratteri della professione giornalistica. La Corte ha chiarito che la natura pubblica o privata del datore di lavoro non influisce su questa regola generale. Solo l’attività svolta all’interno di un vero ufficio stampa, per la quale la legge impone l’iscrizione all’albo, comporta l’obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti. Le mansioni di comunicazione generica svolte presso l’URP non possono quindi generare alcun obbligo contributivo speciale. I giudici hanno respinto l’idea che ogni forma di diffusione di notizie al pubblico costituisca attività giornalistica.

Le conclusioni della Cassazione sul caso specifico

La Corte di Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso presentato dall’istituto previdenziale. Questa decisione conferma che l’ente pubblico non deve versare alcuna somma a titolo di contributi previdenziali giornalisti per i dipendenti dell’ufficio relazioni con il pubblico. L’istituto previdenziale perde la causa e deve rimborsare le spese di giudizio all’amministrazione pubblica. La sentenza stabilisce un confine chiaro per evitare l’estensione automatica della disciplina giornalistica a tutti i settori della comunicazione pubblica. I datori di lavoro pubblici e privati possono così gestire con maggiore certezza i propri inquadramenti contrattuali. La semplice attività di promozione e informazione istituzionale non equivale alla professione giornalistica. Pertanto, la contribuzione previdenziale ordinaria rimane l’unica applicabile per questa categoria di lavoratori. Questa pronuncia offre un importante chiarimento per la gestione delle risorse umane e previene pretese economiche infondate da parte degli enti previdenziali di categoria.

Quando è obbligatorio versare i contributi previdenziali all’istituto dei giornalisti?
L’obbligo scatta solo se il lavoratore è iscritto all’albo professionale e svolge effettivamente mansioni giornalistiche per il datore di lavoro.

Gli addetti all’ufficio relazioni con il pubblico sono considerati giornalisti?
No, le attività dell’ufficio relazioni con il pubblico riguardano la comunicazione e l’informazione istituzionale, prive del carattere giornalistico tipico dell’ufficio stampa.

Chi lavora in un ufficio stampa pubblico deve essere iscritto alla cassa dei giornalisti?
Sì, l’attività svolta negli uffici stampa pubblici ha natura giornalistica per legge e comporta l’obbligo di iscrizione alla relativa cassa previdenziale.

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La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, e Benevento.

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