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Legge 69/1963

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Contributi Previdenziali Giornalisti: Cassazione nega richiesta INPGI
L'INPGI ha cercato di ottenere contributi previdenziali per lavoratori ritenuti giornalisti da una società poi fallita. La Corte d'Appello aveva revocato l'ingiunzione, sostenendo che l'attività svolta non era giornalistica e che la riassunzione del processo da parte del curatore fallimentare era avvenuta tempestivamente. L'INPGI ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione d'Appello. Ha stabilito che il termine per la riassunzione del processo interrotto per fallimento decorre da quando il curatore ne ha effettiva conoscenza, non dalla dichiarazione in udienza del difensore della società in bonis. Inoltre, ha ribadito che l'attività di redazione di testi occasionali per pubblicazioni tecniche non configura attività giornalistica. L'INPGI ha perso e dovrà pagare le spese legali. La questione dei contributi previdenziali giornalisti è stata risolta a favore della società fallita.
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Contributi previdenziali giornalisti: errore dell’azienda
Un'azienda editoriale ha inquadrato i propri redattori applicando il contratto dei grafici o contratti autonomi, versando la relativa contribuzione all'ente pensionistico generale. L'ente di categoria ha tuttavia emesso un'ingiunzione per ottenere il pagamento dei contributi omessi e delle sanzioni, sostenendo l'effettiva natura giornalistica delle mansioni. L'azienda ha invocato la propria buona fede e il pagamento a un soggetto ritenuto legittimato. I giudici hanno respinto l'opposizione aziendale, stabilendo che versare somme all'ente generale non esonera dal debito previdenziale verso la cassa specifica. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva dell'azienda per i contributi previdenziali giornalisti non corrisposti all'ente preposto.
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Attività giornalistica: la Cassazione distingue comunicazione aziendale
L'INPGI ha richiesto contributi previdenziali a Poste Italiane per dipendenti che svolgevano attività di "Media relations" e "uffici stampa", sostenendo che si trattasse di Attività giornalistica. La Corte d'Appello di Roma, e successivamente la Cassazione, hanno negato questa pretesa. I giudici hanno stabilito che le attività in questione non avevano natura giornalistica. Esse erano svolte nell'interesse dell'azienda, mancando la mediazione intellettuale tra fatto e notizia tipica del giornalismo. La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso dell'INPGI, confermando che la comunicazione aziendale non rientra nell'ambito dell'attività giornalistica.
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Contributi Previdenziali Giornalisti: Cassazione rigetta ricorsi
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi presentati dall'Istituto di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) e da un'Azienda di radiotelevisione riguardo al versamento di contributi previdenziali giornalisti. L'INPGI chiedeva il pagamento di contributi omessi per alcuni lavoratori, mentre l'Azienda contestava la natura subordinata del rapporto. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'INPGI, poiché mirava a una nuova valutazione dei fatti già accertati in appello, non a una violazione di legge. Ha rigettato il ricorso incidentale dell'Azienda, confermando che la disciplina sanzionatoria per i contributi omessi non si applica automaticamente all'INPGI per periodi antecedenti la sua adozione formale. La sentenza ha quindi confermato le decisioni di merito sulla natura dei rapporti di lavoro.
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Lavoro giornalistico subordinato: stop a finte partite IVA
La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato tra una fotoreporter e due società editoriali, respingendo integralmente il ricorso di queste ultime. La lavoratrice, formalmente inquadrata come autonoma e non iscritta all'albo dei professionisti, operava quotidianamente nella redazione con postazione fissa, partecipava alle riunioni e curava la selezione delle immagini per le pagine. I giudici hanno stabilito che la flessibilità oraria, l'emissione di fatture o la pluralità di committenti non escludono la subordinazione quando vi sia un inserimento stabile e continuativo nell'organizzazione d'impresa. In applicazione dell'articolo 2126 del Codice Civile e dell'articolo 36 della Costituzione, le aziende editrici devono versare oltre trecentotrentamila euro complessivi a titolo di differenze retributive, trattamento di fine rapporto e indennità di mancato preavviso.
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Contributi previdenziali giornalisti: il versamento INPS non salva
Una società editoriale in fallimento ha subito un decreto ingiuntivo dall'ente previdenziale di categoria per il recupero di contributi omessi e sanzioni. L'azienda inquadrava i propri redattori come lavoratori autonomi o applicava loro il contratto collettivo dei grafici, versando la contribuzione all'ente generale. I giudici hanno invece accertato l'effettivo svolgimento di attività redazionale giornalistica subordinata da parte di professionisti iscritti all'albo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società fallita, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti alla cassa specifica. Il versamento erroneo a un altro ente non libera il datore dal debito principale né dalle relative sanzioni.
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Dimissioni e mansioni reali: sì alla conversione del contratto
Una lavoratrice, assunta formalmente come programmista regista con undici contratti a tempo determinato, ha svolto in concreto mansioni di giornalista redattore ordinario. La Corte d'Appello ha dichiarato la nullità dei contratti a termine, disponendo la conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato e condannando l'azienda al pagamento delle differenze retributive e risarcitorie. L'azienda ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le dimissioni della lavoratrice e la mancata iscrizione all'albo dei giornalisti escludessero tali diritti. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che le dimissioni non cancellano il diritto alla conversione del contratto a termine e che lo svolgimento effettivo di mansioni giornalistiche, anche prima dell'iscrizione all'albo, dà diritto alla giusta retribuzione. La lavoratrice ha vinto definitivamente la causa.
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Contributi previdenziali giornalisti: ASL condannata
L'Ente Previdenziale ha chiesto a un'Azienda Sanitaria il pagamento dei contributi previdenziali giornalisti omessi per l'attività di una Lavoratrice impiegata presso l'ufficio stampa. La Corte d'Appello aveva inizialmente rigettato la domanda, ritenendo che l'attività non fosse propriamente giornalistica. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'attività svolta negli uffici stampa pubblici ha natura giornalistica se la legge richiede l'iscrizione all'albo. Di conseguenza, sorge l'obbligo di versare i contributi previdenziali giornalisti all'ente di previdenza di categoria, a prescindere dal carattere pubblico del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicato. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio.
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Attività giornalistica e mansioni tecniche: la Cassazione decide
L'ente previdenziale dei giornalisti ha richiesto a un'azienda televisiva il pagamento di contributi per un lavoratore, sostenendo che svolgesse attività giornalistica. L'azienda si è opposta, dimostrando che il dipendente era inquadrato come programmista-regista e che i suoi compiti giornalistici erano solo sporadici. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dato ragione all'azienda, rilevando la mancanza di continuità e autonomia tipiche del giornalismo. La Corte di Cassazione ha confermato queste decisioni, rigettando il ricorso dell'ente previdenziale. La Suprema Corte ha chiarito che spetta ai giudici di merito valutare le prove concrete e che l'attività giornalistica richiede una reale mediazione intellettuale e autonomia, elementi qui assenti. L'ente previdenziale perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Subordinazione giornalistica: no alla buona fede per contributi errati
Un Ente Pubblico ha impugnato la decisione che riconosceva la subordinazione giornalistica di due collaboratrici, con conseguente condanna al pagamento dei contributi previdenziali in favore dell'Istituto Previdenziale dei giornalisti. L'Ente sosteneva di aver pagato in buona fede a un'altra cassa previdenziale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il datore di lavoro non può invocare l'errore scusabile sul pagamento dei contributi, poiché è tenuto a conoscere l'effettiva natura delle mansioni svolte dai propri dipendenti. Di conseguenza, è stata confermata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato giornalistico e l'obbligo contributivo verso l'ente previdenziale di categoria, oltre alle relative sanzioni.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: vince l’azienda
L'Ente Previdenziale dei Giornalisti ha chiesto a una Società Editrice il pagamento di contributi omessi per alcuni dipendenti. La Corte d'Appello ha condannato l'azienda per la posizione di un giornalista, ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale a seguito della denuncia del lavoratore. La Società Editrice ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, stabilendo che la prescrizione dei contributi previdenziali maturati dopo il primo gennaio 1996 rimane di cinque anni. La denuncia del lavoratore non raddoppia il termine a dieci anni per i crediti successivi a tale data. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Diritto di cronaca e diffamazione: la verità vince sui bilanci
Un'azienda di trasporti pubblici e i suoi dirigenti hanno fatto causa a una società televisiva e ad alcuni giornalisti per diffamazione, a causa di un servizio TV che denunciava sprechi, autobus abbandonati e anomalie di bilancio. La Corte d'Appello ha rigettato la richiesta di risarcimento, ritenendo le notizie sostanzialmente vere e basate su fonti attendibili. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. La Corte ha stabilito che il diritto di cronaca e diffamazione trova un limite invalicabile nella verità della notizia, ma lievi inesattezze numeriche non escludono la verità sostanziale dei fatti se l'inchiesta si fonda su documenti ufficiali e verificati. I ricorrenti sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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Minimale contributivo giornalisti: l’azienda perde, paga il conto
Una società editrice si opponeva alla richiesta di pagamento di contributi avanzata dall'Ente Previdenziale dei giornalisti. L'Ente aveva riqualificato il rapporto di alcuni collaboratori come lavoro subordinato. L'azienda sosteneva che, anche in quel caso, i contributi andavano calcolati su un contratto collettivo meno oneroso. La Corte di Cassazione ha dato torto all'azienda. Ha stabilito un principio fondamentale: il calcolo del **minimale contributivo giornalisti** non dipende dal contratto scelto dall'azienda, ma deve basarsi sul contratto collettivo 'leader' del settore, quello cioè più rappresentativo. Questo per garantire uniformità e adeguatezza delle tutele previdenziali. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata a versare tutte le differenze contributive.
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Finto Giornalista TV: Condanna per Esercizio Abusivo Professione
Un soggetto è stato condannato per esercizio abusivo professione giornalista perché svolgeva attività tipiche della categoria (interviste, cronaca, commenti politici) per una testata televisiva in modo continuativo e organizzato, pur non essendo iscritto all'Albo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo un principio chiaro: sebbene la collaborazione sporadica sia lecita, quando l'attività assume i caratteri della sistematicità e crea l'apparenza di una vera e propria professione, scatta il reato se manca l'abilitazione. La continuità e l'organizzazione sono quindi decisive per distinguere la libera manifestazione del pensiero dall'esercizio illegale della professione.
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Evasione contributiva: Azienda condannata, la buona fede non basta
Una nota azienda televisiva è stata accusata di evasione contributiva per non aver versato i contributi per alcuni suoi giornalisti all'ente previdenziale di categoria. L'Azienda si è difesa sostenendo di aver agito in buona fede, ritenendo che l'attività non fosse giornalistica o versando i contributi a un altro ente. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: la buona fede non si presume mai e deve essere provata dal datore di lavoro. L'Azienda non può ignorare la natura del lavoro svolto dai propri dipendenti. Di conseguenza, la condanna per evasione contributiva è stata confermata, poiché l'Azienda non ha dimostrato l'esistenza di un errore scusabile.
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Compenso giornalista collaboratore: causa rinviata per vizio di forma
Un giornalista, dopo una collaborazione durata oltre vent'anni con una testata nazionale, ha chiesto il pagamento di maggiori compensi basati sulle tariffe professionali. La sua richiesta è stata respinta nei primi due gradi di giudizio. Arrivato in Cassazione, il caso non è stato deciso nel merito. La Corte ha infatti rilevato un vizio procedurale: la violazione del termine di preavviso per l'udienza, dovuto alla nomina di un nuovo difensore. Di conseguenza, ha rinviato la discussione per garantire il pieno diritto di difesa, lasciando in sospeso la questione sul corretto compenso del giornalista collaboratore.
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Attività giornalistica: quando scattano i contributi
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ente previdenziale contro una società editrice, confermando che l'attività di una collaboratrice non era qualificabile come attività giornalistica. Nonostante l'iscrizione all'albo professionale, le mansioni effettive consistevano nel mero recupero di immagini senza autonomia decisionale o funzione di mediazione informativa. La decisione ribadisce che l'iscrizione all'albo non costituisce prova assoluta della natura del lavoro svolto ai fini dell'obbligo contributivo.
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Attività giornalistica: quando lo stylist non è giornalista
La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso di un ente previdenziale contro una società editrice, escludendo la natura di **attività giornalistica** per una collaboratrice. I giudici hanno stabilito che mansioni limitate all'organizzazione di eventi e alla ricerca iconografica, senza apporto creativo o valutazione delle notizie, non integrano il profilo professionale del giornalista. La decisione ribadisce l'incensurabilità in sede di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito in presenza di doppia conforme.
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Sanzione disciplinare: stop a false quietanze
La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per un anno inflitta al direttore di una testata giornalistica. Il professionista era accusato di non aver retribuito alcuni collaboratori, costringendoli a firmare false quietanze per ottenere l'iscrizione all'albo. La Suprema Corte ha stabilito che non vi è stato un mutamento dell'incolpazione originaria e che l'omessa vigilanza del direttore sull'equa retribuzione costituisce un illecito permanente, impedendo il decorso della prescrizione finché perdura la condotta omissiva.
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Diffamazione a mezzo stampa: intervista e editing
Un magistrato, dopo aver presieduto un collegio giudicante in un processo di frode fiscale di grande risonanza, rilascia un'intervista a un quotidiano. Il testo pubblicato risulta modificato con l'aggiunta di una domanda mai posta e titoli sensazionalistici. Il magistrato cita in giudizio il quotidiano, il direttore e il giornalista per diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, sebbene le pratiche di editing fossero state spregiudicate, non avevano alterato la sostanza del pensiero dell'intervistato, escludendo così la configurabilità della diffamazione.
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